D: E’ obbligatorio asseverare la conformità di documenti depositati telematicamente (come allegati)? Vi è l’obbligo di attestare la conformità anche per gli allegati? se si da quando?
R: Gli allegati non vanno mai attestati conformi a meno che non si tratti di quelle tipologie documentali per cui la legge lo prevede e lo consente. Tra questi ultimi, ex art. 16 decies dl 179/12, le copie informatiche di originali analogici o copie conformi analogiche di atti processuali di parte o di provvedimenti del Giudice; ex art. 18 l 132/14, gli atti dell’esecuzione ivi tassativamente indicati; le copie di atti e provvedimenti estratte dai registri informatici ex art. 16 bis, comma 9 bis, se la legge processuale lo richiede, come nel caso, ad es.empio, della copia della sentenza impugnata da depositare telematicamente nel giudizio di appello. I documenti probatori in generale, se non rientranti nelle predette categorie, non possono e non devono essere attestati.
Egregio avv. Arcella, ne deduciamo che la notifica analogica (A MEZZO UNEP) di una riassunzione di giudizio ex art.303 cpc andrà depositata telematicamente con attestazione di conformità . Mentre originale di notifica cartacea, con relative relate, lo esibiamo e depositiamo in udienza.
Giusto?
La procura GENERALE alle liti, a rogito di un notaio, va asseverata?